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A cura della Dott.ssa Giuseppina Abbate – Nasce con questo primo articolo una rubrica dedicata alle disposizioni “in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Questa rubrica si ripromette di essere una piccola guida per i sanitari e per i pazienti, i quali potranno, in caso di necessità, porre quesiti ai quali si risponderà nei numeri successivi o a mezzo mail.
Con la legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli – Bianco), subentrata alla cd. Legge Balduzzi, il nostro legislatore ha cercato di dare un assetto univoco alla normativa in materia di effettiva tutela alla salute e di arginare il sempre maggiore ricorso alla medicina difensiva.
In primo luogo, la Gelli-Bianco, al cui art. 1) statuisce che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”, con ciò ripercorrendo il diritto sancito dalla carta costituzionale, all’art. 2) si è preoccupata di attribuire la funzione di garante, per il diritto alla salute, al Difensore civico regionale o provinciale istituendo dei centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Contestualmente, ha stabilito l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza della sanità che ha il compito di raccogliere i dati provenienti dalle varie regioni, in relazione ai rischi ed eventi avversi (cause, entità, frequenza, onere finanziario del contenzioso), di individuare le misure per la prevenzione e la gestione dei rischi sanitari, di monitorare le buone pratiche per la sicurezza delle cure, della formazione e dell’aggiornamento del personale sanitario.
Si può dire, quindi, che per la prima volta abbiamo una normativa non più frammentata, fra codici e leggi speciali, e più attenta a studiare le cause del “fenomeno” e a fornire al personale sanitario ed ai pazienti indicazioni e riferimenti normativi più precisi in quanto i primi, ovviamente, oltre ad avere a cuore la salute del paziente, hanno anche l’interesse ad evitare i rischi connessi alla professione ed i secondi a tutelare il proprio diritto alla salute costituzionalmente garantito.
La legge indica poi che le prime regole, cui il sanitario si deve attenere, sono le raccomandazioni previste dalle linee guida e che, nel caso in cui non fossero ancora state elaborate, rispetto al caso concreto, gli esercenti le professioni sanitarie hanno il dovere di attenersi alle “buone pratiche clinico assistenziali”.
Tra le novità, è rilevante, soprattutto per gli esercenti la professione sanitaria, il disposto dell’art. 7) dove si prevede che la struttura, pubblica o privata, risponde delle condotte dolose o colpose commesse dagli esercenti la professione sanitaria, siano essi in rapporto di dipendenza o anche scelti dal paziente, ancorché non dipendenti della struttura purché la medesima si sia avvalsa della loro opera.
Tale disciplina garantisce sia il sanitario (che è coperto e tutelato dalla struttura nella quale opera) che il cittadino il quale, qualora abbia subito un danno, per ottenere il risarcimento, si potrà rivolgere direttamente alla struttura.
Nei prossimi numeri approfondiremo, di volta in volta, gli argomenti più interessanti anche attraverso casi pratici e decisioni giurisprudenziali che, trattandosi di una legge nata appena lo scorso anno, l’interpretazione non può che essere in continua evoluzione.
Per eventuali quesiti o chiarimenti scrivere a:
redazione@medmagazine.info con oggetto
“legge&medicina”.